Art. 6.
(Autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto interessato, presentata ai sensi del comma 2 e sulla base di un'apposita conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 7.
      2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto a presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, all'ACN, alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

          a) progetti particolareggiati di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa prevista e del tempo necessario alla sua realizzazione;

          b) rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di eventuali incidenti;

          c) studio di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto;

          d) progetto preliminare per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impianto;

          e) documentazione comprovante il possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche; in caso di consorzio o di associazione fra più soggetti, tali requisiti sussistono se posseduti anche da uno solo dei soggetti consorziati.

 

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      3. Sulla documentazione di cui al comma 2 l'ACN effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto, sull'ubicazione e sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione dell'impianto. Entro e non oltre due giorni dal ricevimento della citata documentazione, la relazione tecnica è trasmessa dall'ACN ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio.
      4. Entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'ACN, i Ministeri e la regione interessati di cui al comma 3 trasmettono alla stessa ACN le proprie eventuali osservazioni.
      5. L'ACN, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 4, trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro un mese dalla data di ricevimento delle osservazioni stesse, il parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione del progetto. Copia della relazione è inviata alle altre amministrazioni di cui al comma 2.
      6. Entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il decreto di compatibilità ambientale dell'impianto ai sensi della normativa vigente in materia.
      7. Entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Entro il mese successivo allo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 7, il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, che recepisce le prescrizioni formulate dall'ACN ai sensi del comma 5.
      9. La costruzione dell'impianto elettronucleare e delle infrastrutture connesse

 

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avviene sotto la vigilanza dell'ACN, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione di cui al comma 8.